Statuto della Fondazione Berardelli


STATUTO FONDAZIONE

"FONDAZIONE BERARDELLI"

con sede in Brescia

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita una fondazione denominata "Fondazione BERARDELLI", con sede in Brescia.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dall'art. 1 comma 1 del DPR 361/2000.
La Fondazione si costituisce per promuovere e diffondere presso il pubblico l'attività e le opere intellettuali ed artistiche contemporanee in ogni loro forma ed espressione con il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed Enti pubblici e privati.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2 - Delegazioni ed uffici

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonchè di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni regionali (Regione Lombardia), nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa. Le attività della Fondazione, strumentali alle sue finalità, potranno svolgersi sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di perseguire, inizialmente nell'ambito del territorio regionale (Regione Lombardia), nazionale ed internazionale, la promozione e la divulgazione dell'attività e delle opere intellettuali ed artistiche contemporanee in ogni loro forma ed espressione anche attraverso attività museali, pubblicazioni e monografie.
Nelle finalità dell'Ente sono da ricomprendersi le seguenti iniziative:

a) promuovere ed organizzare mostre, seminari, manifestazioni, convegni, incontri,procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione , il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti ed il pubblico;
b) la promozione di studi relativi alla storia ed alla critica della scultura e dell'arte contemporanea in Italia;
c) l'organizzazione di dibattiti culturali, di convegni, la pubblicazione di riviste o di libri nel campo della cultura, dell'arte, della letteratura e della critica nella materia specifica, nonchè l'attribuzione di contributi finanziari ad iniziative culturali di alto livello inerenti il campo dell'arte contemporanea;
d) l'informazione e l'intrattenimento di rapporti con importanti Musei ed Enti, anche internazionali, per la diffusione dell'opera ed il perseguimento delle finalità della Fondazione, pure con eventuale cessione, in prestito, di opere.

Articolo 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
d) partecipare ad associazioni, enti ed istruzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonchè partecipare a società del medesimo tipo;
f) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contratto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti ed il pubblico;
g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai beni costituenti il patrimonio iniziale dell'Ente, dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti, tra cui i diritti di riproduzione delle opere che potranno essere assegnati alla Fondazione;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Articolo 6 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalla attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale od immateriale, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi dei Fondatori e dei Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Consiglio di Amministrazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Il bilancio economico di previsione ed il rendiconto economico e finanziario devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori.
Oltre, se riconosciuta, agli enti preposti Regione Provincia ecc.
Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti del bilancio approvato, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonchè di fondi e riserve durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 9 - Fondatori

Sono Fondatori:

-Berardelli Paolo
- Berardelli Pietro;
- Berardelli Stefania;
- Rossetti Antonietta;
- Tampalini Giuseppe.

Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata con la maggioranza dei due terzi dei Fondatori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione od anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.
I Fondatori hanno libertà d'azione a prescindere dal Comitato Artistico e Comitato Esecutivo.

Articolo 10 - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti", nominati tali con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei Fondatori, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Articolo 11 - Partecipanti Esteri

Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti, a condizione di reciprocità, anche le persone fisiche e giuridiche nonchè gli Enti Pubblici o Privati od altre Istituzioni aventi sede all'Estero.

Articolo 12 - Prerogative dei partecipanti alla Fondazione

La qualifica di partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che intende possedere una base partecipativa più larga possibile, a quanto previsto dal successivo art. 19. I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative dell'Ente.

Articolo 13 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione può decidere con la maggioranza dei due terzi dei membri l'esclusione dei Fondatori successivi, di cui all'art. 9 comma secondo, ed a maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 14 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Comitato Artistico;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di undici determinato in modo da consentire un equilibrata rappresentanza dei Fondatori Promotori e dei Fondatori, anche in funzione del contributo da essi apportato al raggiungimento degli scopi della fondazione in ragione del proprio ruolo istituzionale e/o dell'entità dei rispettivo conferimenti.
La composizione del Consiglio di Amministrazione sarà stabilita dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e successivamente modificabile.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni e sono rieleggibili, salvo revoca da parte del designante prima della scadenza del mandato.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
Ad eccezione solo di quelli che per legge sono espressamente riservati ad altri organi.
In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4; - predisporre, approvare il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario;
- fissare il valore minimo delle quote dei Partecipanti;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonchè all'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili;
- nominare il Collegio dei Revisori dei Conti; oltre al Presidente del Collegio stesso.
- nominare il Presidente ed un Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare eventuali modifiche alle nomine del Comitato Artistico;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto di tre Consiglieri tra cui il Presidente, attribuendo ad esso i poteri all'atto della nomina.

Articolo 16 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Articolo 17 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. In caso di urgenza il Presidente adotta ogni provvedimento opportuno che dovrà essere sottoposto alla ratifica del Comitato Esecutivo nella riunione immediatamente successiva.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostengono delle singole iniziative della Fondazione.

Articolo 18 - Comitato Artistico

Ove risulti utile ed opportuno ai fini dello svolgimento dell'attività della Fondazione ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione istituisce il Comitato Artistico.
Il Comitato Artistico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo dell'arte, del collezionismo e della cultura in genere, con particolare riferimento alle materie d'interesse della Fondazione.
Il Comitato Artistico svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Amministrazione nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione. In particolare, esso svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.
I membri del Comitato Artistico durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. I componenti del Comitato si riuniscono su convocazione del proprio Presidente della Fondazione. Il Presidente della Fondazione convocherà ogniqualvolta lo ritenga opportuno nonchè predisporrà il programma annuale delle attività, tese alla qualificazione della Fondazione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, ovvero per esprimere il parere sul programma dal medesimo elaborato, e per definire altresì gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

Articolo 19 - Assemblea di Partecipazione

Qualora alla Fondazione partecipino altri soggetti ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione può istituire l'Assemblea di Partecipazione.
L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i partecipanti alla Fondazione e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea di Partecipazione designa sei nominativi, due dei quali verranno nominati nel Consiglio di Amministrazione dal Consiglio medesimo ai sensi dell'art. 15 del presente statuto.
L'Assemblea di Partecipazione formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
L'Assemblea di Partecipazione è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.
L'Assemblea di Partecipazione può riunirsi in forma plenaria non elettiva, memento di conforto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di partecipanti alla Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonchè osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro stato ovvero alla Fondazione medesima.

Articolo 20 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, di cui almeno il Presidente deve essere iscritto nel registro revisore contabili.
Il Collegio dei Revisori provvederà al riscontro della gestione finanziaria, accerterà la regolare tenuta delle scritture contabili, procederà alle necessarie verifiche e redigerà la propria relazione sui bilanci.
I Revisori dei Conti potranno assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
I Revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 21 - Indennità

Le cariche ricoperte negli organi della Fondazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso spese.

Articolo 22 - Scioglimento

Lo scioglimento della Fondazione avverrà per riconosciuta impossibilità di funzionamento. L'estinzione potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed il patrimonio verrà devoluto a Fondazione o Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 23 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.